Uncem Calabria

Capacità assunzionali, il taglio non riguarda Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane

In quanto non sono calcolate sulla base dei risparmi delle cessazioni ma della sostenibilità finanziaria, cioè del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti calcolate al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Dal Sole 24 Ore Enti locali
di Arturo Bianco

11 Aprile 2025

Il taglio del 25% delle capacità assunzionali calcolate sulla base dei risparmi delle cessazioni non si applica alle Unioni dei comuni, agli enti locali ed agli enti regionali. È da considerare come acclarato che tale taglio non riguarda le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane in quanto le capacità assunzionali di tali enti non sono calcolate sulla base dei risparmi delle cessazioni – turnover – ma sulla base della sostenibilità finanziaria, cioè del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti calcolate al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Sono queste le indicazioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 8/2025 (Indicazioni operative in merito alla riduzione del turn over per l’anno 2025 prevista dall’articolo 1, commi 822-830, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027). La precisazione è quanto mai utile perché il testo della legge di bilancio induce ad altre conclusioni.

Leggiamo, infatti, nel comma 830 della legge 207/2024 che anche «le altre amministrazioni locali … inserite nel conto economico consolidato .. possono procedere ad assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente». Per cui, la disposizione sembra andare nella direzione di limitare solo all’anno 2025 per gli enti locali e regionali diversi dalle Regioni, dalle Province, dalle Città metropolitane e dai Comuni, cioè per gli enti cui si applica il principio del turnover per fissare le capacità assunzionali, le stesse di un quarto. Tale lettura non viene fatta propria dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base della argomentazione che tali amministrazioni non sono in alcun modo richiamate dalla disposizione e, quindi, a esse non si applicano i limiti prima ricordati. Possiamo dire che siamo in presenza di una interpretazione che coglie lo spirito della disposizione, la cosiddetta volontà del legislatore, ma che supera il dettato letterale, che sembra piuttosto un refuso determinato dalla permanenza di una disposizione che la commissione della Camera aveva deciso di espungere per le amministrazioni regionali e locali. In tal modo, sono comunque risolti i dubbi interpretativi che stavano portando molte amministrazioni locali e molti enti regionali a una lettura restrittiva e limitativa delle proprie capacità assunzionali.

Occorre infine ricordare che queste amministrazioni possono inoltre utilizzare, oltre ai risparmi determinati dalle cessazioni dell’anno precedente, anche quelli dei 5 anni precedenti che non sono stati utilizzati. Mentre, a partire dall’anno 2025, non possono più utilizzare i risparmi che derivano dalle cessazioni che si realizzano nel corso dell’anno: la deroga introdotta dalla legge 56/2019 ha infatti cessato di produrre i suoi effetti lo scorso 31 dicembre 2024 in quanto non è stata prorogata.