Uncem Calabria

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ZONE MONTANE

CAPO I

Norme generali

 

ART. 1

(Finalità)

 

  1. La presente legge riconosce e promuove le “zone montane”, il cui sviluppo integrale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela dell’ambiente, delle risorse naturali, del paesaggio, della salute, delle loro peculiarità storiche, culturali e linguistiche.
  2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le comunità montane e gli enti associativi di comuni montani comunque denominati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
  3. La presente legge, in attuazione dell’articolo 44, comma secondo, della Costituzione, innova le vigenti disposizioni sulle zone montane ed è volta a valorizzarne le specificità al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire l’effettivo esercizio dei diritti e l’agevole accesso ai servizi pubblici essenziali per coloro che vi risiedono, di promuovere l’agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l’industria, il commercio, l’artigianato e il turismo, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.
  4. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, attuano politiche di sostegno per la tutela e la valorizzazione delle zone montane nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
  5. Lo Stato promuove azioni volte a ottenere il riconoscimento della specificità delle zone montane nell’ambito delle istituzioni dell’Unione europea, in coerenza con quanto dispone l’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

ART. 2

(Classificazione dei comuni montani)

  1. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, dando prevalente rilievo al criterio altimetrico. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l’elenco dei comuni montani. Sono, in ogni caso, classificati come montani i comuni che appartengono ad una provincia interamente montana, ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano. In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo.
  2. Entro il 30 settembre di ciascun anno l’ISTAT, in applicazione dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 1, provvede all’eventuale aggiornamento dell’elenco dei comuni montani, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  3. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell’ambito dell’elenco dei comuni montani di cui al comma 1 sono individuati i comuni destinatari delle misure di incentivazione previste dalla presente legge, sulla base della combinazione del criterio altimetrico con gli indici del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, dell’indice di vulnerabilità economica desunto dal reddito medio pro capite o del reddito imponibile medio per ettaro.

CAPO II

ORGANI, RISORSE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

ART. 3.

(Strategia Nazionale per la montagna italiana)

 

  1. La Strategia Nazionale per la montagna italiana, di seguito denominata SNAMI, individua, per linee strategiche, nell’ambito delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, l’accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell’istruzione, il sostegno alla residenzialità, alle attività commerciali e agli insediamenti produttivi, il ripopolamento dei territori.
  2. La SNAMI è definita con cadenza triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie è istituito il Tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato Tavolo. Senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con l’obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di Università e soggetti, pubblici e privati, rappresentativi dei settori interessati o dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna, nonché della Strategia Nazionale per la montagna italiana di cui al presente articolo. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle Regioni, un rappresentante dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ART 4

(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane – FOSMIT)

  1. A decorrere dall’anno 2023 il Fondo per lo sviluppo delle Montagne Italiane, di cui all’articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di seguito denominato FOSMIT, finanzia:
  2. a) gli interventi ricompresi nelle lettere da a) a f) del predetto articolo 1, comma 593, nonché le iniziative di cui al comma 594;
  3. b) la SNAMI;
  4. c) gli interventi a sostegno della montagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge;
  5. Gli stanziamenti di cui al comma 1 relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane.
  6. Una quota parte delle risorse del FOSMIT, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore ad euro 300.000 annui, può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora non siano disponibili presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie adeguate professionalità.
  7. Possono beneficiare delle risorse del FOSMIT i comuni di cui all’articolo 2, ad eccezione dei comuni capoluogo di provincia e di quelli con popolazione totale residente superiore a 10.000 abitanti.
  8. 5. Le risorse erogate dal FOSMIT hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, anche rispetto a trasferimenti di fondi europei.
  9. Le misure disposte in applicazione della presente legge che si configurano come aiuti di Stato operano nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
  10. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie alla copertura finanziaria delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

ART. 5

(Professioni della montagna)

  1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.
  2. La SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell’esercizio delle professioni della montagna.

ART. 6

(Relazione annuale)

  1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta alle Camere la Relazione annuale sullo stato della montagna e sull’attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

CAPO III

SERVIZI PUBBLICI

ART 7

(Sanità di montagna)

  1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l’attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all’articolo 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende egli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l’assunzione di incarichi nell’ambito delle aziende e degli enti medesimi. L’attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente, è riconosciuta ai fini dell’accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.
  2. 2. Al fine di contenere l’impegno finanziario connesso al trasferimento in comune montano di cui all’articolo 2, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d’imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di euro 500.
  3. 3. Il credito d’imposta di cui al comma 2 è riconosciuto anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di euro 2.500.
  4. 4. Il credito d’imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto, nel limite di 10 milioni di euro a valere sul fondo di cui all’articolo 4 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 15 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l’accesso al beneficio di cui ai commi 2 e 3 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 4.

ART. 8

(Scuole di montagna) 

  1. Sono definite scuole di montagna quelle con almeno una sede collocata in uno dei comuni di cui all’articolo 2.
  2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione, anche in termini di punteggio di servizio, ai fini e per gli effetti dell’articolo 15 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, a favore dei docenti a tempo determinato in servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.
  3. Il servizio valutabile ai fini dell’incentivazione di cui al comma 2 è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in Comune classificato montano ai sensi dell’articolo 2.
  4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l’incentivazione di cui al medesimo comma 2 si prescinde dal fatto di aver prestato servizio in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza in sede.
  5. Al fine di contenere l’impegno finanziario connesso al trasferimento nel comune di cui all’articolo 2 ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d’imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di euro 2.500.
  6. Il credito d’imposta di cui al comma 5 spetta anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di euro 2.500.
  7. Il credito d’imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto, nel limite di 10 milioni di euro annui a valere sul Fondo di cui all’articolo 4 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 15 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l’accesso al beneficio di cui ai commi 5 e 6 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 7.

ART. 9

(Servizi di telefonia mobile e accesso alla rete internet)

  1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono interventi sulle infrastrutture di competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali.
  2. La copertura dell’accesso ad internet in banda cosiddetta ultra-larga rappresenta una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai Comuni a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell’ambito della Strategia di cui all’articolo 3.

CAPO iv

aGRICOLTURA E FORESTE

Art.10

(Salvaguardia dei pascoli montani)

  1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio, nonché lo sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per le Regioni al fine di addivenire all’individuazione, al recupero, all’utilizzazione razionale ed alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dai relativi decreti attuativi. La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione ai piccoli comuni di cui all’articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
  2. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati, costituisce causa di estinzione del rapporto la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione di tali pascoli.

ART. 11

(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e selvicoltori di montagna)

  1. Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni di cui all’articolo 2 e che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l’ambiente e il clima è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati negli anni dal 2023 al 2025, nel limite complessivo di spesa pari a 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
  2. Per gli imprenditori agricoli, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua l’elenco delle pratiche benefiche per l’ambiente ed il clima di cui al comma 1.
  3. Per gli imprenditori forestali, le pratiche benefiche per l’ambiente ed il clima di cui al comma 1 sono quelle previste all’interno dei piani di gestione o strumenti equivalenti di cui all’articolo 6, commi 3 e 7, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 dicembre 2021, n. 289.
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d’imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede nel limite di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sul Fondo di cui all’articolo 4.
  5. I comuni montani di cui all’articolo 2, possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dell’articolo 36 comma 1 del predetto decreto,ai coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani medesimi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, nonché di macchine ed attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori vigenti.

ART. 12

(Rifugi di montagna)

  1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.
  2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le caratteristiche funzionali dei rifugi, ivi incluse quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, restando comunque impregiudicato il rispetto della normativa di riferimento a tutela dell’ambiente.
  3. 3. I rifugi di montagna possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

 CAPO V

FISCALITÀ MONTANA

 ART. 13

(Finalità della fiscalità montana)

 

  1. Le disposizioni inserite nel presente capo sono volte alla realizzazione, sul piano fiscale, delle finalità di cui all’articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone montane, l’occupazione e il ripopolamento delle stesse.
  2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 Art. 14

(Misure fiscali di favore per le imprese montane “giovani”) 

  1. Alle piccole imprese e alle microimprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (UE), del 6 maggio 2003, in cui il titolare o almeno uno degli esercenti non abbia compiuto 35 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che, dopo il 1° gennaio 2022, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all’articolo 2, per il periodo d’imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d’imposta successivi, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l’imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell’importo di 80.000 euro, e l’imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l’aliquota del 15 per cento.
  2. L’agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
  3. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.
  4. 4. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di 20 milioni di euro annui, a valere sul fondo di cui all’articolo 4.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai comuni montani individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 3.

ART. 15

(“Io resto in montagna”) 

  1. In alternativa alla detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale nei comuni di cui all’articolo 2 con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari:
  2. a) al 100% degli interessi passivi, entro un ammontare di euro 500;
  3. b) all’ 80% sulla parte degli interessi passivi che eccede il limite di euro 500 fino a euro 1.125.
  4. Il beneficio di cui al comma 1 è disposto in favore dei contribuenti che non hanno compiuto quarantuno anni di età nell’anno in cui l’atto di acquisto dell’immobile e quello di accensione del mutuo sono rogitati, e spetta soltanto in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
  5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina contenuta nell’articolo 15, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,5 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 4.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai comuni montani individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 3.

ART. 16

(Agevolazioni fiscali per il trasferimento di proprietà di fondi rustici in Comuni classificati montani o accorpamento di proprietà diretto – coltivatrici) 

  1. L’articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente: “Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni”.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 4.

ART. 17

(Istituzione della Sezione speciale crediti di carbonio forestali) 

  1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall’Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio del 2021, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati sul territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni previste dal Registro Nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui al decreto attuativo dell’articolo 7, punto 4, della delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002.
  2. Il CREA ammette nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, così come definite ai sensi dell’articolo 3, comma 3 e articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo gli standard LULUCF del Panel intergovernativo sui Cambiamenti climatici. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di emission trading system (ETS).
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri della transizione ecologica e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite linee guida volte a individuare i criteri per la valutazione e l’eleggibilità dei progetti di cui al comma 1 nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei principi previsti dalle Linee Guida dell’Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC, e secondo gli standard del Land use, Land-use change, and Forestry – LULUCF.
  4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, viene istituita presso il CREA la Sezione Speciale Crediti di Carbonio Forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 e gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali su base volontaria realizzati sul territorio nazionale.
  5. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, sono assegnati al bilancio del CREA 1 milione di euro annui a decorrere dall’esercizio finanziario 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 4.

  CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18

(Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano)

 

  1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ART. 19

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, comma 1, 22, 24, comma 4, 31, da 33 a 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

b) gli articoli 1, 2, e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

c) gli articoli 1, 2, 5-bis, 21, 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. Nelle more dell’entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge relative alla suddetta classificazione, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.